La normativa italiana riconosce all'adottato il diritto di conoscere le proprie origini, ma tale diritto deve essere opportunamente bilanciato con il diritto della madre a non volere essere nominata.
L'originaria disciplina in materia privilegiava la tutela del minore adottato e della famiglia adottiva a non subire interferenze dalla famiglia di origine. in tale prospettiva si sanciva la definitiva cessazione dei rapporti e dei vincoli con i genitori biologici (art. 314 c.c. poi sostituito dalla legge 184 del 1983). La legge 149 del 2001 è intervenuta tutelando l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, e con il novellato art. 28 della legge 184/1983 si riconosce il diritto dell'adottato e dei genitori adottivi a ottenere informazioni sulle origini dell'adottato. Esistono dei limiti fissati dalle motivazioni della ricerca, dall'età delle persone coinvolte. Inoltre occorre rispettare il diritto della madre biologica che eventualmente ha dichiarato di non volere essere nominata. Tale diritto risulta prevalente rispetto al diritto dell'adottato.
Quindi, le informazioni sulle origini dell'adottato possono essere fornite agli aventi diritto (genitori adottivi, adottato, responsabili di strutture ospedaliere) previo rilascio del decreto di autorizzazione all'accesso da parte del competente Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione non è necessaria se la richiesta viene dall'adottato che ha compiuto i 25 anni. I genitori adottivi possono ottenere le informazioni se sussistono gravi e comprovati motivi, ad esempio di salute. ugualmente nel caso di strutture sanitarie. L'accesso alle informazioni da parte dell'adottato è subordinato alla sua età e alle ragioni della ricerca, da vagliare a cura del tribunale. L'autorizzazione non è necessaria per l'adottato maggiorenne quando i genitori adottivi sono deceduti o irreperibili.
Il divieto di accesso alle informazioni si ha nel solo caso in cui la madre naturale ha espresso la volontà di nn esseren nominata nella dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'art. 30 DPR 396/2000. Occorre tenere presente che anche nel caso in cui la donna vuole partorire in anonimato, esiste sempre un collegamento tra il certificato di assistenza al parto (privo dei dati deiia donna) e la cartella clinica custodita dove è nato il bambino, con ciò rendendo sempre possibile risalire alla partoriente.
Dette modifiche normativa sono la conseguenza del riconoscimento del diritto soggettivo dell'adottato all'identità personale, basate su indagini socio-psicologiche. La conoscenza delle proprie radici è un presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato. Ciò ha portato anche a criticare il diritto della madre a non voler essere conosciuta, per cui si possono avere, nel corso della procedura dinanzi al Tribunale dei minorenni delle mediazioni per verificare se la volontà di anonimato della madre persiste. Si tratta, però, di attività non previste dalla normativa. La Corte Costituzionale (25 novembre 2005, n. 425) ha chiarito che occorre anche considerare il punto di vista della madre, offrendole la possibilità di non abortire ma mantenere al contempo l'anonimato.
Nel caso in cui la richiesta di accesso alle informazioni dipenda da esigenze sanitarie, la giurisprudenza ritiene che debba prevalere il diritto dell'adottato a ottenere notizie sullo stato di salute dei genitori biologici, ma senza indicazioni dell'identità degli stessi.