Big Data

Big Data

L'espressione Big Data è utilizzata con riferimento al trattamento automatizzato di grandi quantità di dati acquisiti soprattutto in rete.

L'utilizzo di elaboratori consente, infatti, di trattare enormi quantità di dati molto velocemente al fine di estrapolare, tramite correlazioni tra gli stessi, nuove informazioni.

Big Data indica anche le correlazioni estrapolate da grandi insiemi di dati strutturati e non strutturati, anzi generalmente l'espressione in questione è riferita, più che alla grandezza del dataset, all'elaborazione algoritmica di dati al fine di inferirne correlazioni specifiche. L'applicazione classica è la profilazione degli utenti al fine di consigliare loro nuovi prodotti da acquistare (vedi pubblicità comportamentale). E' nota la vicenda dell'algoritmo che riuscì a stabilire che una donna era incinta addirittura prima che lo annunciasse ai propri genitori. 

 

Regolamentazione

L'elaborazione dei Big Data ha un impatto diretto sugli individui e i loro diritti. Per questo motivo varie norme nazionali e internazionali, e trattati internazionali, si occupano dei Big Data, focalizzandosi sulla dimensione collettiva del rischio connesso all'uso dei dati. A questo proposito la Commissione della Convenzione per la protezione degli individui con riferimento al trattamento automatico dei dati personali (Convenzione 108) ha redatto delle linee guida che prevedono una regolamentazione quadro con riferimento ai Big Data, appunto in attuazione della Convenzione 108. Si tratta di istruzioni pratiche fornite agli Stati membri al fine di facilitare l'attuazione dei principi di cui alla Convenzione in relazione al trattamento operato a mezzo di algoritmi su grandi quantità di dati. 

Le linee guida del Consiglio d'Europa richiamano, quindi, i principi previsti per il trattamento dei dati personali (minimizzazione dei dati, finalità, correttezza e trasparenza, consenso libero, specifico e informato), rilevandone le difficoltà di l'attuazione in uno scenario di trattamento di grandi quantità di dati. Si enfatizza la necessità di un approccio precauzionale nella regolamentazione del trattamento dei Big Data, prevedendo una valutazione del rischio connesso a tali trattamenti. 
Si delinea, quindi, un'architettura a più livelli. Nel primo si mira ad individuare i valori etici guida, che costituiscono la base della valutazione di impatto del trattamento. Si tratta, ovviamente, dei valori già affermati dai trattati internazionali per i diritti umani e le libertà fondamentali. Un ulteriore livello tiene conto del contesto dell'impatto sociale dell'uso dei dati, evidenziando come il trattamento non deve essere in conflitto con i valori etici della comunità né pregiudicare interessi e valori sociali. Infine, le linee guida combinano i suggerimenti generali con la specificità del singolo impiego dei dati. 

Si può notare che il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali si allinea perfettamente a tali linee guida e alla Convenzione 108, introducendo una serie di norme a tutela degli interessati e dei loro diritti. 

In conclusione la normativa attuale prevede l'obbligo di sviluppare le applicazioni utilizzando l'approccio privacy by design e by default, al fine di mitigare il rischio di tali trattamenti. In merito al consenso si richiama l'obbligo di un consenso informato, laddove l'informativa deve essere in grado di evidenziare all'interessato l'impatto che il trattamento può avere su di lui. 

 

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Foto by EV