Diritto alla cancellazione

Diritto alla cancellazione

Il diritto alla cancellazione (impropriamente detto diritto all'oblio) nasce come evoluzione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014

Con detta sentenza la Corte del Lussemburgo ha stabilito il diritto di una persona ad ottenere la cancellazione di dati personali relativi a una notizia che la riguarda quando tale notizia non ha più interesse pubblico. Si tratta dell'ovvia estensione del principio in base al quale i dati possono essere trattati solo per il tempo necessario per soddisfare lo scopo del trattamento. Il diritto riguarda sia i dati trattati elettronicamente che quelli cartacei. Occorre, quindi, predisporre apposite procedure per ottemperare alle richieste. 

Il diritto alla cancellazione non è un diritto assoluto bensì un limite esterno al diritto di cronaca e alla libertà di stampa, in tal senso va opportunamente bilanciato col diritto in competizione. Ciò vuol dire che non sempre la richiesta sarà accolta, e comunque non necessariamente la misura a protezione deve essere la cancellazione totale delle informazioni online, ma potrebbe essere anche una misura di portata minore, purchè in grado di riequilibrare i diritti in contrapposizione, riducendo l'invasività del trattamento, come può essere la mera deindicizzazione da parte del motore di ricerca (che non è una vera e propria cancellazione delle informazioni). In ogni caso il titolare del trattamento dovrà spiegare il motivo in caso di rifiuto di ottemperare alla richiesta di cancellazione.  

 

Requisiti

Il diritto alla cancellazione (right to erasure or right to be forgotten) è previsto dall'articolo 17 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. L’interessato può chiedere la cancellazione dei propri dati anche dopo la revoca del consenso al trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (da considerare quindi in pochi giorni) nei seguenti casi: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo legittimo per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere il trattamento; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.

Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati e ad adottare le misure ragionevoli per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati (compreso "qualsiasi link, copia o riproduzione") di procedere alla loro cancellazione. Tuttavia i titolari possono continuare ad elaborare i dati se sono comunque necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti e il titolare ha ancora una base giuridica per il trattamento degli stessi. Quindi nei casi in cui il trattamento è necessario: 
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

 

Chiedere il diritto all'oblio a Google

In sintesi, quindi, è esclusa la possibilità di ottenere il diritto all'oblio se esiste un motivo legittimo per continuare a mantenere i dati online, e in genere l'interesse pubblico alla notizia è il motivo prevalente per respingere la richiesta. Questo purché la notizia sia attuale e veritiera. Ad esempio non è ammissibile la cancellazione della notizia di un arresto se il relativo procedimento è ancora in corso. 
Inoltre, si può chiedere l'oblio solo con riferimento ad una ricerca effettuata utilizzando il nome e cognome come chiavi di ricerca. 

 

modulo google diritto oblio

Per chiedere la deindicizzazione di dati dal motore di ricerca di Google ci si deve recare sull'apposita pagina predisposta dal motore di ricerca a compilare i campi. Occorre tenere presente che solo i link indicati saranno soggetti alla valutazione di Google, che non è tenuto a cercare altre pagine sulle quali è presente lo stesso dato. Soprattutto è importante indicare il contesto del fatto, perchè Google possa valutare correttamente se esiste o meno ancora un interesse pubblico alla notizia. Ad esempio, se si tratta di una condanna per reati commessi quando si era un politico e oggi non lo si è più, occorre precisare tale circostanza che risulta fondamentale per un corretto bilanciamento. 
Google, se accoglie la richiesta, si limita alla deindicizzazione della pagina dal motore di ricerca con riferimento al nome e cognome del richiedente, quindi la notizia in sé rimane sul sito fonte (blog, giornale, ecc...) e comunque si può rintracciarla se la ricerca viene fatta con dati dell'evento differenti dal nome e cognome del richiedente. 

Ovviamente è sempre possibile rivolgersi direttamente al sito fonte della notizia, blog, giornale, ecc..., ad esempio inviando una mail o comunque contattando il gestore del sito tramite gli strumenti indicati sul sito stesso. Il gestore non è necessariamente obbligato a cancellare la notizia, comunque dovrà valutare se sussiste ancora un interesse pubblico alla stessa. In molti casi il gestore del sito potrà procedere, in alternativa, alla rettifica delle notizia o all'aggiornamento. Ad esempio, in caso di arresto, se poi è seguito un proscioglimento, il gestore potrà inserire questo nuovo dato a completare la notizia rendendola così attuale, aggiornata, e quindi legittima. 

In caso di mancato accoglimento della richiesta, da parte di Google o da parte del titolare del sito fonte, oppure anche in alternativa, ci si può rivolgere al Garante Privacy oppure ad un tribunale, per la tutela dei propri diritti.