Il diritto all'oblio, a seguito di un lungo percorso evolutivo, oggi si presenta come il diritto alla tutela dell'identità personale dalla divulgazione di notizie potenzialmente lesive e non più attuali, in ragione del trascorrere del tempo, quindi è un limite esterno alla libertà di espressione. E', però, un diritto ancora giovane che soffre di problemi di interpretazione.
Oblio e libertà di espressione
Internet è una perenne rimembranza degli eventi passati, e ciò può incidere negativamente sullo sviluppo umano e, con riferimento a fatti illeciti, va a anche confliggere con la funzione rieducativa della pena tesa al reinserimento del reo nella società. Il diritto all’oblio è, in questa prospettiva, il diritto a crescere e migliorare senza essere costretti a vedersi rinfacciato eternamente il proprio passato. Una persona che volesse redimersi da comportamenti sbagliati si troverebbe a doversi confrontare costantemente con quelle condotte riproposte in rete e impossibili da cancellare. Il diritto all’oblio è, sostanzialmente, il diritto ad una seconda possibilità.
Questa ovvia esigenza si scontra con uno dei valori fondamentali della democrazia, cioè la libertà di espressione, intesa nella duplice accezione quale diritto ad informare e diritto ad informarsi. Rimuovere una notizia, infatti, può finire per ricadere nella censura. In questo dibattito alcuni tendono a polarizzarsi su tesi estreme. C’è chi invoca la libertà assoluta di scrivere quello che si vuole senza possibilità di limitazioni (a meno che non si tratti di reati, ovviamente), riproponendo notizie vecchie e non più di interesse attuale, dall’altro chi vorrebbe attribuire per legge al singolo individuo il diritto esclusivo, o quasi, di stabilire come e quando le notizie riguardanti la sua persona possano essere pubblicate e riproposte, ottenendo anche la rimozione delle notizie nel momento in cui egli stesso, secondo la sua personale opinione, le ritenga lesive del proprio onore. Se nel primo caso si può facilmente giungere ad una violazione della privacy, nel secondo, invece, si riscrive il concetto di interesse alla pubblicazione delle notizie, demandando la valutazione al singolo, il quale assume una posizione preminente di fronte all’interesse generale alla conoscibilità di certe notizie (pensiamo all’interesse che può avere un genitore di sapere che l’insegnante - anche privato - di suo figlio ha avuto condanne per reati sessuali).
L’evoluzione del diritto all’oblio lo ha portato a divenire la protezione sociale dell’identità personale, a tutela della divulgazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità, e quindi di interesse pubblico, della notizia, a causa del trascorrere del tempo. Il diritto all’oblio, a seguito di un percorso evolutivo di bilanciamento di opposti interessi, si trova oggi ad essere strettamente circoscritto, quale limite esterno della libertà di espressione, a diritto alla rimozione delle notizie, non quelle negative bensì quelle ormai prive di attualità.
Il diritto all’oblio nella giurisprudenza italiana
Nell’ordinamento giuridico italiano il diritto all’oblio viene riconosciuto dalla giurisprudenza a partire dagli anni ‘90. La magistratura lo rappresenta come il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione del singolo individuo, a meno che, a causa di eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico alla notizia. Secondo i giudici italiani, infatti, ulteriori pubblicazioni di una notizia potrebbero essere ritenute illecite se la notizia non è più rilevante dal punto di visto pubblico e può essere lesiva per il singolo. In tali casi si impone la rimozione della notizia, ma è un giudice terzo che decide sul punto, contemperando gli interessi in gioco. In tal senso il diritto all’oblio è ritenuto addirittura uno dei diritti inviolabili dell’individuo.
Ad esempio, il 15 maggio del 1995 il tribunale di Roma ha condannato un editore al risarcimento del danno per la ripubblicazione, a fini promozionali, di alcune pagine del quotidiano. In una di queste era presente la confessione di un omicidio, con nome e foto del colpevole, il quale, dopo 35 anni dal fatto, avendo scontato parte della pena ed essendo uscito dal carcere per un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, si vide distrutti i rapporti personali e lavorativi faticosamente ricostruiti. Il Tribunale civile ha riconosciuto nel caso in questione la fattispecie del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e ha condannato l'editore al risarcimento dei danni morali. Secondo il Tribunale non vi era più interesse storico per la notizia, per cui la sua ripubblicazione diventa diffamatoria.
Nel 1998 è la Cassazione che si è occupata di diritto all’oblio. Con la sentenza n. 3679 del 1998 la Cassazione richiama un suo precedente (la sentenza 5259/1984, così incisiva da essere poi identificata come il Decalogo del giornalista ), con il quale la Suprema Corte ha indicato quali sono i requisiti necessari affinché il diritto di cronaca sia legittimamente esercitato, e cioè:
- interesse pubblico, cioè l’utilità sociale dell’informazione, un fattore mutevole nel tempo, che tende a scemare con trascorrere degli anni;
- verità oggettiva o putativa dei fatti esposti (pertinenza);
- continenza, cioè la correttezza e forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Con riferimento all’attività giornalistica la Cassazione ha rilevato che vige il principio della libertà di trattamento, nell’osservanza del codice deontologico.
Richiamando tali parametri, nel 1998 la Suprema Corte ha valorizzato, quale limite al diritto di cronaca nell'attualità della notizia, il carattere dinamico dell’interesse pubblico del fatto, che può aumentare (se ad esempio il soggetto condannato per reati politici si ricandida) o diminuire (per il trascorrere del tempo). Il nuovo diritto viene ricondotto sotto la copertura del diritto alla riservatezza.
Cassazione: sentenza 5525 del 2012
Nel 2012 l’avvento di Internet modifica radicalmente lo scenario nel quale si inquadra il diritto all’oblio. Il problema non è più la ripubblicazione di una notizia, quanto la sua persistenza in rete. Un politico arrestato all’epoca di Tangentopoli per corruzione, ma poi assolto, ricorre al Garante per la privacy in relazione ad un articolo del Corriere della Sera, del 1993, che dava conto dell'arresto, ma ovviamente non degli sviluppi successivi. Il ricorrente lamenta che l'articolo in questione, spostato nell'archivio del giornale, è indicizzato ancora dai motori di ricerca, e quindi la sua riproposizione continua, senza dare atto degli sviluppi positivi, getterebbe discredito sulla sua persona.
Il ricorso viene respinto dal Garante, e anche dal tribunale. Per il Garante e per il tribunale la pubblicazione dell'articolo è lecita in quanto la pubblicazione di dati personali senza consenso è scriminata dal diritto di cronaca (deroga prevista dall’art. 9 della direttiva 95/46). Inoltre, non si può ritenere una ripubblicazione, rispetto alla quale verrebbe in considerazione il diritto all'oblio, in quanto si tratta sempre del medesimo articolo, solo spostato nell'archivio storico del giornale.
Il tribunale, in particolare, conclude sostenendo che la funzione di un archivio è proprio quella di "offrire memoria storica delle vicende salienti di un'epoca, attraverso documenti redatti esercitando il diritto di cronaca giornalistica, non comprimibile, se non nei limiti di legge", richiamandosi agli articoli 97 e seguenti del decreto legislativo 196 del 2003. L’aggiunta di elementi nell’articolo farebbe venire meno il valore di documento, vanificandone la funzione storico-documentaristica.
Con la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, n. 5525 del 2012, la Suprema Corte respinge l'idea che possa essere ingiunto lo spostamento di un articolo in una sezione di un sito non indicizzata dai motori di ricerca. Il riferimento è ad un avvenimento molto risalente nel tempo, all'epoca di tangentopoli, ma nonostante ciò la Corte rileva comunque la persistenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, dovuto al fatto che il politico è, comunque, “uno dei candidati in pectore per cariche, seppur non politiche, di rilievo pubblico”.
La Cassazione, però, chiarisce l’importanza del diritto alla riservatezza, intenso nella nuova accezione dinamica come disegnata dal Codice della privacy. Sulla base del suddetto testo unico, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti per motivi espliciti e legittimi, devono essere esatti e se necessario aggiornati, pertinenti e non eccedenti le finalità di trattamento, oltre che non conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalle medesime finalità.
Secondo la Corte, è il principio di correttezza a fondare l'esigenza di un bilanciamento degli interessi, tra il diritto di cronaca e di informazione in generale, e il diritto al rispetto della riservatezza altrui. Se l'interesse pubblico di cui all'articolo 21 della Costituzione costituisce un limite al diritto alla riservatezza, all’interessato è attribuito il diritto all'oblio (Cass. 3679/1998), “e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.
Può però accadere, come nel caso in questione, che l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia rinasca o semplicemente permanga, per esigenze storiche, didattiche, culturali o sociali. Un fatto di cronaca, quindi, può assumere rilevanza quale fatto storico, e in tal modo si ha una modifica delle finalità del trattamento originario. Tale ipotesi (contemplata dall'articolo 11, lettera b, del Codice privacy) giustifica la conservazione del dato in un archivio avente finalità diverse (storiche) rispetto a quelle dell'originaria raccolta.
La Corte, però, stavolta fa un passo ulteriore rispetto al Garante e al tribunale. E cioè stabilisce che “se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete internet, deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i suindicati carattere di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione”. Quindi, il dato personale raccolto e diffuso lecitamente per finalità di cronaca, diventa incompleto, e quindi inesatto o non vero, se mantenuto per finalità storiche.
Per cui, secondo modalità che stabilirà il giudice di merito, l'articolo deve essere integrato con “il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria”, al fine di garantire che la notizia sia storicamente completa, corretta, e quindi non violi i diritti fondamentali dell'interessato.
L’interessato, cioè il soggetto i cui dati vengono trattati, ai sensi dell'articolo 7 del Codice privacy ha il diritto di conoscere chi possiede i suoi dati, quali dati possiede, nonché di opporsi al trattamento dei dati, “ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003)”. In questa prospettiva la Cassazione sostiene che non è sufficiente che le notizie siano genericamente integrate da altre notizie reperibili online, ma occorre che sia proprio la notizia originaria, la fonte, ad essere integrata con gli sviluppi successivi.
Il problema che si pone, quindi, è quello della permanenza della notizia nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente che si pone in posizione di preminenza garantendo una affidabilità dell'informazione. Il riferimento è, quindi, al sito sorgente che mantiene l'archivio, per cui l'obbligo di aggiornamento della notizia sarebbe solo a carico del sito sorgente nel momento in cui realizza un archivio nel senso sopra indicato. Lo spostamento del dato nell'archivio, pure ammissibile, realizza un nuovo trattamento che deve entrare in bilanciamento con i diritti del cittadino interessato.
In conclusione, è l'azienda editoriale, fonte della notizia, e non un generico sito web, a doversi sobbarcare l'onere della predisposizione di un meccanismo di integrazione ed aggiornamento delle notizie tenute nell'archivio storico, al fine di garantire la correttezza rispetto alla diversa finalità dell'archivio. In tal modo la Suprema Corte dirime un annoso dibattito, stabilendo che non spetta al motore di ricerca procedere ad una tale integrazione, poiché Google è solo un intermediario della comunicazione, la cui posizione è coperta dal decreto legislativo 70 del 2003.
Deve essere, invece, il titolare del sito, se la notizia di cronaca è collocata nell'archivio storico della testata e resa disponibile tramite l'intervento dei motori di ricerca, a dover “garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione”.
Anche la giurisprudenza più recente ritiene il diritto all’oblio un’espressione del diritto alla riservatezza, come controllo dell’individuo dei propri dati. Ma il diritto a non essere esposti ad una rappresentazione non più attuale della propria persona si inquadra più correttamente tra i diritti della personalità (come il diritto alla vita, al nome, alla tutela dell’immagine e il diritto all’identità personale).
Provvedimenti e prassi del Garante Privacy italiano
Il Garante Privacy ha riconosciuto il diritto all’oblio fin dal 2005. Un Provvedimento del luglio 2005 ha riguardato “Un giorno in Pretura”. In questa trasmissione televisiva si riproponevano, a distanza di 16 anni, immagini riprese durante un processo. La persona in questione era estranea alla vicenda, ma legata sentimentalmente ad uno degli imputati, e si limitava a esprimere solidarietà a uno di essi. Il Garante riteneva che le riprese erano avvenute senza alcuna cautela volta ad evitare l’identificazione, e senza rispetto del requisito dell’essenzialità dell’informazione. Le riprese, quindi, ledevano il diritto dell’interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva.
In un successivo provvedimento (18 gennaio 2006) il Garante ha evidenziato che la rettifica o cancellazione effettuata dal gestore del sito non è sufficiente a tutelare l’interessato, poiché in diversi casi le copie cache dei siti e le relative sintesi (abstract, che compaiono nei campi del motore di ricerca) non vengono aggiornate o rettificate dai motori di ricerca.
Nel provvedimento del 2018 (26 gennaio 2018) il Garante ordina a Google di deindicizzare non solo dalle versioni europee del motore di ricerca, ma anche da quelle extraeuropee, questo però al fine di tutelare un cittadino italiano residente negli Stati Uniti. Occorre però ricordare che nel 2019 la Corte di giustizia europea (C-507/17) ha chiarito che la normativa europea “non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione”, per cui un motore di ricerca deve deindicizzare in tutti gli Stati dell’Unione (come aveva appunto fatto Google) ma non è obbligato a farlo al di fuori del territorio dell’Unione.
Col provvedimento del 21 dicembre 2023 n. 617 il Garante si occupa dell'importante questione del bilanciamento con l'interesse storico. Secondo il Garante, infatti, la conservazione di un articolo all’interno dell’archivio online dell’editore “deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento)”.
Cioè, secondo il Garante l’archivio online di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva. Nel caso specifico, tuttavia, il Garante ha rilevato l'assenza di un interesse pubblico attuale, con ciò imponendo la deindicizzazione dell'articolo.
Il diritto all’oblio nell’Unione Europea
Il diritto all’oblio trova le sue origini nelle norme internazionali, per prima la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950, che all’art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Nel primo comma è ricompreso anche il diritto alla riservatezza, come diritto a non vedere la diffusione di informazioni riguardati la propria sfera privata, ma anche il diritto al nome e all’identità personale. Tutto ciò che riguarda l’identità personale deve essere tutelata. Il secondo comma prevede l’obbligo per le autorità di non ingerirsi nella sfera privata a meno di specifiche previsioni legislative.
Le preoccupazioni relative alle nuove tecnologie e in particolare alle gestioni automatizzate dei dati (Big Data), porteranno alla stesura della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (n. 108 del 1981), il cui scopo è garantire gli individui rispetto all’elaborazione automatica dei dati che li riguardano.
Nel 1995 entra in vigore la Direttiva europea 95/46/CE, testo di riferimento per tutti gli Stati membri in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo di bilanciare la libertà di circolazione dei dati con la tutela delle libertà delle persone fisiche. La Direttiva si occupa di eliminare, per quanto possibile, le differenze tra gli Stati, realizzando una disciplina unica ed armonizzata per favorire le imprese che potrebbero essere danneggiate dalla molteplicità di norme in materia di trattamento dei dati. Con la Direttiva europea 95/46/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si stabiliscono i limiti per la diffusione dei dati personali e sensibili, individuando con precisione i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e le responsabilità nella gestione dei dati. In particolare, al titolare competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità del trattamento, laddove è il responsabile, se nominato, che risponde di eventuali trattamenti illeciti, se non segue le disposizioni impartite dal titolare.
È l’art. 11 del Codice che impone precisi obblighi nel trattamento dei dati, prevedendo che i dati raccolti siano:
“a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.
Il diritto all'accesso (art. 12) prevede la possibilità per l’interessato di ottenere la rettifica, cancellazione o congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizione della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. L’art. 6 sancisce la illiceità di dati non aggiornati, per i quali, appunto, è possibile richiedere la rettifica, cancellazione o congelamento. L’art. 14, inoltre, prevede il diritto di opposizione, cioè la possibilità per l’interessato di opporsi al trattamento di dati.
Gli articoli 136 e seguenti del Codice Privacy prevedono una specifica eccezione per la finalità giornalistica, in base alla quale i giornalisti non devono chiedere alcun consenso per il trattamento dei dati. Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell’attività giornalistica, applicabile tra l’altro a chiunque tratti temporaneamente dati al fine di pubblicazione di articoli o saggi e altre manifestazioni del pensiero, richiama le dette norme.
Nel novembre del 2010 la Commissione Europea dichiara che il cittadino dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto all’oblio quando i suoi dati non siano più necessari (non vi sia più un interesse pubblico) oppure voglia che i suoi dati siano cancellati (“should have the 'right to be forgotten' when their data is no longer needed or they want their data to be deleted”). Questo approccio è però stato anticipato da varie proposte di legge nazionali. La soluzione francese, non muove dal presupposto che si deve ridurre il tempo della memoria di internet quando l’interessato così desidera (che era la base di una proposta italiana), ma parte dall’idea che la memoria della rete debba essere accorciata quando un giudice ritiene, su istanza dell’interessato, che non vi sia, o non vi sia più, un interesse pubblico all’accessibilità delle notizie in rete.
L’approccio non lascia insindacabilmente, o quasi, al singolo la decisione se la notizia deve essere rimossa o meno, ma si demanda al giudice terzo il bilanciamento opportuno degli interessi in gioco, cioè il diritto del singolo alla riservatezza dei suoi dati e il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata e a reperire notizie di interesse pubblico.
Un rapporto dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) del 2012 si occupa del problema del diritto all'oblio, evidenziando che in un sistema aperto e globale come Internet è impossibile localizzare tutti i dati personali relativi ad un soggetto per cancellarli. Infatti, qualunque soggetto può avere accesso a dati personali altrui, generalmente tramite motori di ricerca o social network, e farne delle copie anche su supporti che non possono essere controllati a distanza, come dvd o pendrive, per poi reimmettere quei dati in un secondo momento e diffonderli. Prevenire la copia delle informazioni è un compito improbo se non impossibile. La conclusione dell'Agenzia è che una soluzione tecnica per assicurare il diritto all'oblio in rete è generalmente impossibile.
Nel rapporto si chiarisce che, però, i dati non linkati da un motore di ricerca e non presenti nei social network (quindi i dati non strutturati né organizzati) sono difficili da recuperare. In conclusione, se assicurare il diritto all'oblio è generalmente impossibile, si può, però, ottenere una soluzione parziale chiedendo ai motori di ricerca di filtrare i riferimenti ai dati da dimenticare, rendendo così più difficile il loro recupero. Di fatto è la premessa della sentenza CGUE, quando suggerisce che i motori di ricerca contano più dei siti sorgente.
La Corte di Giustizia Europea
Il 13 maggio del 2014 (causa C-131/12), è la Corte di Giustizia europea ad intervenire nel dibattito in corso sul diritto all’oblio. Il caso è classico. Lo spagnolo Costeja Gonzalez proponeva reclamo dinanzi all'AEPD (Agencia Espanola de Proteccion de Datos, il Garante Privacy spagnolo) contro La Vanguardia, Google Spain e Google Inc., lamentando che nell'indice del motore di ricerca di Google erano presenti link verso il quotidiano La Vanguardia, nelle cui pagine (risalenti al 1998) figurava un annuncio (che menzionava il nome, quindi dati personali) per la vendita all'asta di immobili in relazione ad un pignoramento per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.
Costeja Gonzalez premetteva che il pignoramento era stato definito da anni e il debito pagato, per cui chiedeva di ordinare al quotidiano di eliminare le pagine o a Google di rimuovere i suoi dati affinché non figurassero più sul motore di ricerca.
L'AEPD respingeva il reclamo in relazione al quotidiano La Vanguardia, ritenendo che la pubblicazione delle informazioni era legalmente giustificata essendo avvenuta su ordine del Ministero del Lavoro con lo scopo di conferire pubblicità alla vendita pubblica, ma nel contempo ordinava a Google la rimozione dei dati. Google ricorreva dinanzi all'Audiencia Nacional, che sottoponeva il caso alla Corte di Giustizia UE (CGUE).
La sentenza
La decisione della CGUE è abbastanza lineare. La Corte europea sostiene che è possibile chiedere direttamente al motore di ricerca la rimozione di dati personali se l'interessato ritiene che la loro permanenza non sia più giustificata in relazione al trascorrere del tempo. Lo si poteva fare già prima, però Google generalmente non ottemperava alle richieste chiedendo una previa pronuncia di un tribunale.
La posizione di Google è giustificata dalla considerazione che il bilanciamento dei diritti in gioco è piuttosto complesso. Non dimentichiamo che stiamo parlando non di dati personali pubblicati in violazione delle norme, ma dati la cui pubblicazione è del tutto lecita. Per cui la valutazione del se il trascorrere del tempo abbia reso quella notizia non più di interesse pubblico non è di semplice attuazione. Caso diverso riguarda le violazioni del copyright, laddove si è in presenza di contenuti (presunti) illeciti ab origine.
Nel caso in cui il motore di ricerca non ottemperi alla richiesta, continua la CGUE, è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria. Anche qui niente di nuovo rispetto al passato. La novità starebbe, invece, nella parte in cui la CGUE sostiene che il motore di ricerca può essere obbligato alla rimozione dei dati personali anche se i siti sorgente non li hanno rimossi, come nel caso specifico. Secondo la Corte, quindi, il cittadino ha il diritto di chiedere la rimozione dall'indice di Google delle informazioni "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso". E Google "deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione".
Il trattamento dei motori di ricerca
Il ragionamento della Corte è il seguente. Il motore di ricerca, nello specifico Google, quale search engine provider, svolge un'attività che implica un trattamento di dati (ai sensi della direttiva 95/46/CE, art. 2) differente rispetto a quello degli editori e dei siti web (scopo giornalistico), ed in particolare tale trattamento ha un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web. In breve la Corte sembra riferirsi a finalità di profilazione degli utenti. Il trattamento del motore di ricerca, infatti, recuperando moltissimi eventi relativi ad un individuo, crea un ordine strutturato che è in grado di ricostruire la personalità di un individuo, cosa che non accade, se non in maniera estremamente parziale, da un evento pubblicato da un giornale.
In questa prospettiva la presentazione dei risultati di una ricerca è valutata come un trattamento di dati personali del quale Google è “titolare del trattamento” (cioè controller, non responsabile del trattamento), e per cui si può chiedere direttamente a Google la rimozione dei dati in questione. Nello specifico la pubblicazione dei dati è giustificata, in assenza di un consenso, dai legittimi interessi del titolare del trattamento (art. 7 Direttiva 95/46). Il trattamento svolto dal motore di ricerca è distinto ed ulteriore rispetto a quello effettuato dagli editori dei siti web: questo infatti è relativo al primo momento in cui le notizie sono fatte apparire sui siti web; solo in un secondo momento, il motore di ricerca indicizza i dati pubblicati, li riorganizza e li mette a disposizione del pubblico.
L’interessato può, quindi, far valere il diritto di accesso e quello di opposizione anche direttamente nei confronti del motore di ricerca, senza dover necessariamente passare per il sito fonte. Il motore di ricerca deve obbligatoriamente procedere ad una analisi della fondatezza e, in caso di esito positivo, porre fine al trattamento dei dati. In caso di negligenza da parte del responsabile, entra in gioco l’Autorità Garante nazionale che grazie ai suoi poteri investigativi e di intervento può ordinare il congelamento e la cancellazione dei dati così come vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento.
La Corte precisa che il motore di ricerca deve sopprimere (deindicizzare) dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tali informazioni non siano state previamente cancellate dal sito web fonte (nel quale caso comunque il motore di ricerca sarebbe obbligato a cancellare il collegamento tra il nome e il sito fonte, essendo un intermediario di caching, e quindi tenuto a rimuovere prontamente le informazioni memorizzate, o di disabilitare l'accesso a tali informazioni, non appena viene effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano originariamente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, ai sensi dell’art. 13 della direttiva ecommerce 2000/31/CE).
Ciò vuol dire che comunque sarà sempre possibile reperire le informazioni riguardanti una specifica vicenda nella quale è coinvolta il soggetto in questione, ma si dovrà effettuare una ricerca a partire dalla vicenda stessa (e quindi occorrerà avere già i dettagli della vicenda medesima). Ciò indica appunto che la Corte mira a tutelare l’immagine dell’individuo e non semplicemente a rimuovere un evento dalla storia.
Si tratta, quindi, di una soluzione parziale e estremamente pratica, perfettamente in linea con quanto suggerito dall’ENISA nel 2012. Ma la sentenza della Corte di giustizia europea del 2014 rappresenta anche una sorta di inversione di tendenza rispetto alle sentenze nazionali, in quanto impone dei limiti specifici all’espansione del diritto all’oblio che, appunto, dalla giurisprudenza locale appare dotato di una capacità espansiva preoccupante.
L’Alta Corte di Spagna
Una sentenza dell'Alta Corte spagnola del 2014 offre ulteriori chiarimenti in tema di diritto all’oblio. Un cittadino spagnolo scopre che digitando il suo nome sul motore di ricerca di Google si trovano collegamenti ad un blog che riporta informazioni su un reato da lui commesso molti anni fa. L'Autorità spagnola per la protezione dei dati, chiamata in causa, emette due decisioni. Con la prima impone a Google di rimuovere le informazioni dal motore di ricerca, con la seconda impone a Google, quale gestore del blog (ospitato su Blogger), di rimuovere le informazioni dal blog. La questione viene portata dinanzi l'Alta Corte di Madrid, che conferma la prima decisione dell'autorità per la protezione dei dati, ma non la seconda.
L'Alta Corte, infatti, precisa che nel caso del blog non è Google (provider di hosting), il titolare del trattamento, bensì il titolare e gestore del blog, e quindi non è possibile ordinare a Google la rimozione dei dati dal blog. L’ingerenza del trattamento di Google è decisamente più elevata rispetto alla pubblicazione di dati e notizie su un blog, o anche su un giornale online, e quindi ecco perché Google può essere obbligato alla rimozione dei dati anche se tali dati permangono (e lecitamente) sul sito fonte.
Ciò significa che, se in linea di massima è ammissibile una richiesta delle stesso genere al gestore del sito (ma non a Google), non è detto che questa istanza debba essere accolta proprio per la diversità di incidenza del trattamento sulla vita dell'individuo. Nel caso del sito fonte potrebbe, quindi, sussistere una proporzionalità (col diritto di cronaca e la libertà di espressione) che invece generalmente viene a cadere nel caso del trattamento di Google.
Gruppo Articolo 29 (EDPB)
Il Gruppo di lavoro articolo 29 (WP29), il gruppo dei Garanti europei (oggi EDPB), nel novembre del 2014 ha pubblicato un documento che elenca una serie di criteri orientativi per la gestione delle richieste di diritto all’oblio. Il documento considera i politici, gli alti funzionari, gli imprenditori e i liberi professionisti, come categorie associabili usualmente al ruolo pubblico, per le quali il diritto all’oblio non dovrebbe essere concesso. La sentenza del Tribunale di Roma del 3 dicembre del 2015, infatti, rigetta una richiesta proprio ritenendo che il ricorrente era un professionista (un avvocato), e quindi aveva un ruolo pubblico.
Secondo il WP29 dovrebbe applicarsi la seguente regola pratica: se il pubblico conoscesse tale notizia, resa nota attraverso una ricerca sul nome dell’interessato, si tutelerebbe da una condotta professionale o pubblica impropria, venendo così alla luce la relazione tra la professione svolta e la rilevanza della vicenda.
Regolamento europeo Data Protection
L'eco del rapporto dell’ENISA lo si ritrova anche nell'articolo 17 della riforma europea in materia di tutela dei dati personali. Il nuovo Regolamento (quindi direttamente applicabile senza necessità di legge di recepimento) europeo in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR), introduce il diritto alla cancellazione, come evoluzione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, facendo riferimento al diritto all’oblio fin dalle premesse.
In base ad esso l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo in casi specificamente individuati. Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati e ad adottare le misure ragionevoli per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati in questione di procedere alla cancellazione. L'articolo 17 precisa, comunque, che il diritto all'oblio non è assoluto, ma soffre di limitazioni, in particolare la libertà di espressione, il pubblico interesse, ed anche interessi storici, statistici e di ricerca scientifica, possono consentire al mantenimento dei dati personali nonostante l'opposizione dell'interessato.
Il diritto all’identità personale
Il diritto all’oblio nasce, quindi, come esplicazione del diritto alla privacy o riservatezza. Il diritto alla riservatezza è il divieto di qualsiasi ingerenza da parte di terzi nella sfera privata di un individuo, ed è previsto dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il presupposto fondamentale per discutere l’applicabilità del diritto all’oblio è che la notizia (o l’informazione) in questione sia stata correttamente pubblicata, cioè che non violi alcuna disposizione normativa sulla comunicazione e sulla diffusione dei dati personali.
Occorre comprendere che la privacy (ormai residuale) tutela le informazioni private, la data protection, invece, riguarda i dati personali che possono essere sia pubblici che privati, mentre invece il diritto all’oblio (più correttamente diritto alla reputazione) non ha nulla a che spartire con la diffamazione, laddove il primo concerne la pubblicazione lecita di dati personali veritieri per i quali però, a causa del trascorrere del tempo, non risulta più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza online.
Ma, se il diritto all’oblio nasce come declinazione del diritto alla riservatezza, in realtà si evolve come estrinsecazione dei diritti della persona. Infatti, esso salvaguardia la proiezione sociale dell’identità personale, cioè la rappresentazione dell'individuo all'interno della società civile, ed è una risposta alla necessità di porre un limite alla libertà di espressione, specialmente sul web, impedendo la riproposizione di eventi passati ormai non più attuali (cioè non corrispondenti con l'attuale rappresentazione sociale dell'individuo), e quindi di interesse pubblico. Si tratta sicuramente di un modo di gestire e controllare i propri dati, ma che va ben oltre, fino a coinvolgere intere notizie e ricollegarsi strettamente con il diritto all’autodeterminazione, e quindi come tutela dell’onore e della reputazione. Il diritto all’oblio finisce per essere il diritto dell’individuo ad essere conosciuto per come è adesso.
Il diritto all’identità personale è il diritto a non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, idelogico, professionale, ecc. Quindi va ben oltre il mero diritto al nome che non consente di individuare in maniera veritiera e completa un individuo. Si tratta, però, dell’identità personale intesa non in modo soggettivo bensì oggettivo, non quindi come opinione che il soggetto ha di sé, ma come estrinsecazione nell’ambito sociale (nell’opinione degli altri). In tal senso questo diritto è garantito dall’art. 2 della Costituzione italiana.
Quello che oggi è cambiato radicalmente è la persistenza dei dati online, la capacità di analisi degli algoritmi, e la diffusività dei dati, quindi l'invasività nell’ambito dell’identità personale. Ciò determina la necessità di strumenti che siano maggiormente tutelanti rispetto al passato.
Privatizzazione del diritto
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza Costeja ha aperto la strada alle più improbabili richieste di rimozione di dati presenti online. Già di per sé la sentenza in questione non è chiarissima e dà adito a numerosi dubbi, ma evidentemente, anche per come è stata spiegata dai media (si è parlato di rimozione di dati), è stata recepita come l’attribuzione al titolare dei dati del potere assoluto di gestione degli stessi.
In questa prospettiva è scorretto vedere alla sentenza CGUE come se introducesse per la prima volta il diritto all’oblio, istituto già presente anche in Italia, e di formazione giurisprudenziale. La novità piuttosto sta nel fatto che la Corte europea ha precisato come anche i motori di ricerca, a dispetto della direttiva ecommerce che prevede una serie di esenzioni per i fornitori di servizi online, siano da considerare “controller” (titolari del trattamento) e quindi devono rispettare la normativa sulla data protection (e quindi il diritto all’oblio).
La sentenza Costeja è stata accolta da alcuni ambienti come la panacea di tutto i mali, lo strumento universale per poter ripulire la reputazione macchiata da arresti, condanne, o semplicemente critiche, sulla base della propria insindacabile opinione. Il diritto all’oblio è il perfetto meccanismo di rimozione dalle responsabilità. Dalle statistiche emerge, infatti, che le richieste di delisting ai motori di ricerca riguardano spesso informazioni che semplicemente danno fastidio all'interessato anche se comunque sussiste un interesse pubblico al loro mantenimento.
Per risolvere i problemi di attuazione del diritto all’oblio il Garante italiano ha raggiunto un accordo con Google (approvazione del protocollo di verifica) il 22 gennaio 2015. il protocollo prevede aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilità di effettuare verifiche di conformità presso la sede americana di Google. In realtà le statistiche di Google mostrano come l'azienda abbia rigettato circa il 60% delle richieste di deindicizzazione, in base a criteri poi largamente condivisi dal nostro Garante.
La sentenza Costeja autorizza i privati a chiedere ai motori di ricerca la rimozione dei link alle pagine (deindicizzazione) contenenti i propri dati personali quando, nonostante siano leciti e veritieri, appaiano inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti. Ma essa appare profondamente inidonea nel momento in cui sembra accentuare più l’aspetto individuale (tutela della reputazione del singolo) rispetto a quello collettivo (libertà di espressione o diritto di cronaca), sfumando eccessivamente i confini tra privacy e diffamazione. Ed è questo aspetto che ha determinato l’accomunare del diritto all’oblio alle ipotesi di diffamazione, in quanto entrambe proteggono la reputazione.
Nella sentenza della Corte europea non si fa riferimento all’art. 11 della Carta europea, né all'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo, da cui l’impressione che la libertà di espressione sia considerata una limitazione del diritto alla reputazione, un mero “interesse” del pubblico a trovare informazioni. In realtà è la stessa normativa europea ad apparire inadeguata, nel momento in cui l’art. 9 della direttiva 95/46/EC prevede esenzioni per i provider che trattano dati personali solo per scopi giornalisti o artistici o letterari. L’eccezione si applica solo se necessaria per conciliare il diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione.
È quindi l’ordinamento europeo che non riesce a garantire sufficientemente la libertà di espressione, specialmente nei casi in cui si va oltre l’attività giornalistica (ad esempio nell’ambito delle discussioni accademiche), ed anche una tutela per le aziende che sono coinvolte nella diffusione online delle informazioni, come gli intermediari.
La Corte europea sembra ben felice di delegare il potere decisionale sulle libertà fondamentali nel settore delle telecomunicazione a delle aziende private. A fronte di un chiaro obbligo di fare qualcosa si dimentica, però, che vi è il riconosciuto rischio di fare troppo, senza alcuna possibilità di emenda, non essendo previsti ricorsi.
Purtroppo non è nemmeno chiaro (e in tal senso la sentenza non aiuta) in quale modo il motore di ricerca debba stabilire la (ir)rilevanza dei dati, non c’è un parametro oggettivo di riferimento (ad esempio, dopo quanto tempo il politico, per il quale la protezione dei dati personali è ovviamente ridotta, torna ad essere un privato cittadino?), a differenza dei casi di diffamazione, e la stessa Google si lamentò che nelle richieste di deindicizzazione in molti casi manca il contesto generale in assenza del quale è difficile trovare un equilibrio dei diritti in competizione.
Ma, non solo le aziende private non sono ben equipaggiate per tali complesse valutazioni, esse mancano anche delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità. Il loro fine primario è il profitto, non certo la tutela dei diritti dei cittadini, e nel momento in cui il primo andrà in conflitto coi secondi è ovvio aspettarsi che l’azienda si preoccuperà più degli azionisti che dei cittadini. Occorre prendere atto che quella sul diritto all’oblio non è una banale operazione tecnica, occorre coniugare memoria collettiva e storia individuale, giudizio pubblico e identità personale, occorre una valutazione umanistica che non può essere lasciata nelle mani di aziende private.
Le ultime sentenze
La Cassazione italiana, con la sentenza 3952 dell'8 febbraio 2022, ha accolto il ricorso di Yahoo contro il Garante privacy italiano. Se il Garante, e quindi anche il tribunale, aveva deciso per la deindicizzazione dell'articolo ma anche per la cancellazione della copie cache, la Cassazione ritiene che la cancellazione della copia cache preclude al motore di ricerca di indicizzare i contenuti attraverso parole chiave diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato. Lo scopo della norma è, infatti, non far trovare la notizia partendo dal nome dell'interessato per consentire una tutela della sua identità e crescita sociale, ma non di impedire la ricerca della notizia in base a differenti parole chiave, cosa che porterebbe, in dispregio delle norme, all'eliminazione della notizia del tutto. In conclusione la Cassazione ritiene che la cancellazione della copia cache deve conseguire non automaticamente ma in seguito ad un bilanciamento degli interessi in gioco, compreso il diritto all'informazione relativamente al fatto nel suo complesso.
La sentenza appare corretta nel momento in cui non prevede una prevalenza dell'aspetto individuale (reputazione del singolo) rispetto a quello collettivo (libertà di espressione e diritto di cronaca).
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Per conoscere le modalità per chiedere il diritto all'oblio dei propri dati si legga l'articolo sul diritto alla cancellazione.
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