Droni e protezione dati personali
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Droni e protezione dati personali

L'uso di droni è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Un drone ha generalmente almeno un dispositivo GPS e una videocamera. In alcuni casi la videocamera è in grado di acquisire immagini termiche, immagini notturne e così via.

Talvolta il drone (cioè l'Unmanned Aerial System (UAS)) è dotato di dispositivi WiFi o Bluetooth, sistemi di rilevamento di dispositivo mobili e così via. Questo ci fa capire come l'uso di drone senza una accurata comprensione delle norme in materia potrebbe scadere nella violazione dei diritti altrui. 

L'uso di droni, in particolare, può avere un impatto sul diritto alla protezione dei dati personali degli individui. Gli operatori di droni che, tramite il dispositivo, registrano immagini o video, e dati di geolocalizzazione, sono soggetti al Regolamento generale per protezione dei dati personali (GDPR) e alle leggi nazionali in materia. 

Partiamo dalla considerazione che non sempre un'immagine si può considerare dato personale. Se l'immagine è presa dall'alto potrebbe non essere possibile riconoscere le persone presenti in essa. Ma se la persona è perfettamente visibile, il fatto che essa non sia identificabile immediatamente non cambia nulla. Se la persona presente nelle immagini è comunque identificabile tramite ulteriori dati (es. una ricerca sul web), vuol dire che siamo in presenza di dati personali e quindi soggetti al GDPR. In tale caso l'operatore del drone assume il ruolo di titolare del trattamento

Ovviamente, oltre alla normativa in materia di dati personali occorre rispettare anche le norme in materia di sicurezza del volo, al fine, ad esempio, di non creare rischi per le persone che si trovano in luoghi pubblici. Tali norme sono emanate dal legislatore nazionali e dagli enti deputati alla sicurezza del volo (ENAC, come previsto dall'art. 793 del Codice della Navigazione) o dalle autorità che si occupano di sicurezza in generale. Quindi occorre verificare se le autorità consentono l'uso di droni nell'area interessate e se occorrono preventive autorizzazioni o permessi o eventualmente occorre notificare le autorità prima dell'inizio delle operazioni. 

 

Applicazioni dei droni

Le principali applicazioni dei droni sono la videosorveglianza, l'ispezione delle infrastrutture, i rilievi topografici, i servizi fotografici e video (cinema, servizi immobiliari...). Ovviamente vi sono altre possibili applicazioni. In relazione alla protezione dei dati le operazioni possono essere classificate in tre categorie: 

  1. operazioni che non includono il trattamenti di dati personali; 
  2. operazioni che non hanno lo scopo di trattare dati personali (es. ispezione di infrastrutture) ma che possono comunque avere un impatto sul diritto delle persone alla tutela dei propri dati personali; 
  3. operazioni il cui scopo specifico è trattare dati personali (es. videosorveglianza). 

Le operazioni che non includono trattamenti sono meno frequenti e in genere utilizzano droni con configurazioni basilari, che non includono dispositivi di cattura immagini o altri dati personali. Possono includere anche operazioni del tipo ricreativo, come l'uso di droni dotati di telecamere ma le cui immagini sono limitate all'uso domestico e non consentono l'identificazione di una persona (es. telecamere a bassa risoluzione). In un caso del genere, prima di condividere le immagini, occorre sempre assicurarsi che effettivamente eventuali persone presenti non siano riconoscibili in nessuna circostanza. Lo stesso vale per eventuali veicoli presenti nelle immagini e residenze private. Nel caso occorre anonimizzare i dati ad esempio con tecniche di sfocatura delle immagini. 

Le operazioni con rischio di trattamento collaterale o inavvertito di dati personali, sono in genere le operazioni di ispezione di infrastrutture o servizi fotografici e video. Anche se lo scopo non è quello di raccogliere dati personali, può accadere che inavvertitamente siano registrati dati di persone sullo sfondo o di abitazioni vicine alla zona dell'operazione. In tali casi occorre ridurre al minimo la presenza di persone o oggetti nell'area dell'operazione, ridurre la cattura delle immagini a quelle assolutamente necessarie, analizzare e verificare i momenti migliori per la raccolta delle immagini (es. riprese di mattina presto), applicare funzionalità che garantiscano maggiore privacy, come ad esempio regolare la risoluzione delle immagini. 

Alle operazioni che includono il trattamento di dati personali, come la videosorveglianza o la registrazione di eventi pubblici, si applica il GDPR e la normativa nazionale. In particolare occorre tenere presente le norme e le raccomandazioni del Garante in tema, ad esempio, di videosorveglianza, di uso di telecamere in luoghi pubblici. Inoltre, occorre tenere presente che se il trattamento è eseguito da una terza parte che prende decisioni relative allo scopo delle immagini, questa terza parte sarà il titolare del trattamento, e l'operatore del drone sarà il responsabile del trattamento. In tale caso occorrerà uno specifico contratto di elaborazione dati che regolamenti i rapporti tra le due parti. 

Inoltre, occorre seguire queste ulteriori avvertenze: 
- selezionare la tecnologia più adatta allo scopo dell'operazione adottando le misure di sicurezza opportune e minimizzando la raccolta dei dati ai soli necessari; 
- implementare meccanismi per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, in particolare affiggendo cartelli nella zona interessata all'operazione, con specificati i dati di contatto; 
- rimuovere o anonimizzare il più presto possibile le informazioni non necessarie dalle immagini; 
- garantire che i droni siano il più possibile visibile e identificabili. 

 

Eccezione domestica

Se la raccolta di immagini è per esclusivo uso personale, come ad esempio l'uso del drone per registrare video della propria famigli (uso ricreativo), in generale non si dovrebbe applicare il GDPR, pur tuttavia occorre rispettare la proprietà e la privacy delle altre persone, quindi di quelle aree nelle quali esiste una ragionevole aspettativa di privacy, compreso le aree pubbliche. L'eccezione domestica si applica laddove le immagini siano catturate senza associare le immagini dei soggetti a qualsiasi identificazione o indicizzazione aggiuntiva dei contenuti della registrazione, senza effettuare alcun monitoraggio sistematico di aree o persone (ad esempio, utilizzando lo zoom o la creazione di librerie di filmati) e se la distribuzione è realmente di natura limitata a una cerchia domestica che non incide sui diritti e le libertà delle persone. In ogni caso si raccomanda di elaborare le immagini sfocando le persone riprese. In tal caso l'operatore del drone non assume il ruolo del titolare del trattamento. 

Se le immagini sono raccolte per esclusivo uso personale, è opportuno ricordare sempre che non dovranno essere pubblicate su internet e sui social, se da esse è possibile identificare persone, targhe di veicoli, indirizzi di residenze private, ecc... 

 

Ulteriori raccomandazioni

Prima di avviare operazioni con l'uso di droni è bene fare una valutazione dei possibili rischi. Anche nel caso in cui una DPIA non sia giuridicamente obbligatoria, è sempre bene fare una valutazione e documentare tale valutazione. Una valutazione di tale tipo dovrà indicare i rischi identificati e le azioni di mitigazione dei rischi eventualmente implementate. 

L'uso di servizi di terze parti comporta la necessità di una valutazione dei servizi in questione, al fine di analizzare se a tali servizi vengono comunicati dati personali e per quali finalità essi li trattano. Tali servizi assumono il ruolo di responsabili del trattamento

Infine, è vietato utilizzare i droni per captare conversazioni altrui. Si rischia di commettere un vero e proprio reato. Eventuali frammenti di audio possono essere pubblicati solo se non risulta riconoscibile il contenuto del discorso e le persone in esso coinvolte. 

 

Norme in materia di uso di droni

Regolamento UE 2019/945 del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio

Regolamento UE 2018/1139 del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

- ENAC: Regolamento UAS del 4 gennaio 2021 

- Gruppo di Lavoro Art. 29: "Parere 01/2015 sulle questioni riguardanti il rispetto della vita privata e la protezione dei dati connesse all'uso di droni"

 - Autorità Garante dell'Irlanda: linee guida sull'uso dei droni