Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

L'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (es. fini umanitari, controllo di epidemie, catastrofi naturali e umane) di cui è investito il titolare del trattamento è una legittima base giuridica per il trattamento dei dati personali, prevista dall'articolo 6 del GDPR

Il trattamento di dati personali per l’esercizio delle funzioni svolte dalle istituzioni e dagli organismi comunitari nel pubblico interesse comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organismi. La videosorveglianza e il controllo elettronico del traffico sono solo alcuni esempi di situazioni che potrebbero rientrare nell’ambito di questa disposizione.

La norma si riferisce all'interesse pubblico dell'Unione europea o di uno Stato membro. Per "pubblici poteri" si intende un mandato conferito dall'Unione europea o da uno Stato membro. Per cui i compiti conferiti in virtù del diritto estero non rientra nel campo di applicazione di questa norma. I pubblici poteri o compiti di interesse pubblico devono essere stati attribuiti dal diritto ordinario o da altre disposizioni giuridiche. La norma deve essere sufficientemente precisa riguardo alla definizione del tipo di trattamento consentito. Per poter utilizzare questa base giuridica occorre che il trattamento sia necessario per l'esecuzione del compito 

L'art. 2-sexies del Codice Privacy precisa che la finalità di interesse pubblico deve essere prevista dal diritto UE ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino:
- i tipi di dati che possono essere trattati;
- le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante;
- le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
Il comma 2 elenca alcune ipotesi di interesse pubblico rilevante stabilite dalla legge (e.g. accesso a documenti amministrativi e accesso civico; tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; attività di controllo e ispettive).

La norma si applica non solo al trattamento effettuato da autorità pubbliche, ma anche al settore privato, ad esempio consentendo ad un ordine professionale investito di pubblici poteri (medici, avvocati) di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei loro membri. Infatti è sempre più comune affidare compiti governativi a enti del settore privato. per questo tale articolo ha un campo potenzialmente molto vasto di applicazione. Per questo occorre interpretarla restrittivamente e individuare chiaramente l'interesso pubblico in gioco e i pubblici poteri che giustificano il trattamento. 

 

Per i trattamenti basato su questa norma è previsto il diritto di opposizione per gli interessati. Non occorre garantire la portabilità dei dati, ma va fornita l'informativa che deve contenere l'indicazione della base giuridica del trattamento. Anche in questo caso il trattamento non è soggetti al meccanismo di cooperazione dello sportello unico (one stop shop), per cui il Garante nazionale rimane il solo competente.