Trattamento per fini di giustizia e polizia

Trattamento per fini di giustizia e polizia

Il settore della polizia, giustizia e sicurezza, risponde a regole e principi specifici.

In linea di massima di fronte ad esigenze legittime di giustizia ogni diritto finisce per cedere. Un giudice, infatti, non incontra quasi mai limiti neppure derivanti dai diritti fondamentali. Ovviamente ciò avviene solo perché esiste una legge che prevede che le esigenze di giustizia e polizia debbano prevalere e che tale compressione dei diritti, anche fondamentali, avviene solo in conformità e nei limiti fissati da quella legge.  

In tale settore è fondamentale la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, firmata il 23 novembre 2001 e ratificata in Italia con legge 18 marzo 2008, numero 48. 

Nel 2016 si è avuta l'approvazione della direttiva 2016/680 proposta dalla Commissione europea insieme al nuovo Regolamento generale, entrambe facenti parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati presentato dalla Commissione nel 2012. 

La raccolta di dati operata dalle forze dell'ordine incontra dei limiti. Vi è un generale divieto di raccolta e trattamento di dati sulle persone, effettuata per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento sessuale, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l'adesione a movimenti sindacali. Il trattamento di tali categorie di dati è consentito solo se giustificato da esigenze di sicurezza o prevenzione e repressione di reati.