Trattamento da parte dei soggetti pubblici

Trattamento da parte dei soggetti pubblici

Il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici è regolamentato differentemente rispetto ai soggetti privati. 

 

Basi giuridiche e finalità

Gli enti pubblici e in genere i soggetti che trattano dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett e), non possono contare sui legittimi interessi come base giuridica del loro trattamento, e in genere nemmeno sul consenso dato l'evidente squilibrio di potere tra titolare e interessato. Di norma devono, invece, trattare dati esclusivamente nell’esercizio dei loro compiti, purché siano opportunamente autorizzate dalla legge ad agire in tal senso. Per cui la base giuridica è la previsione della legge (norma di legge o di regolamento). Quindi non devono ottenere il consenso ma si limitano ad informare gli utenti del trattamento. Ovviamente il trattamento è consentito solo per le finalità istituzionali (previste dalla norma di legge) e i dati trattati devono essere limitati a quelli necessari per tali finalità. 

Il nuovo regolamento generale europeo non modifica il trattamento, ma pone un paletto più netto rispetto al passato. Il trattamento dovrà, quindi, non solo essere necessario, ma più scupolosamente proporzionato alla finalità del trattamento, laddove gli scopi devono essere definiti accuratamente. Ciò consentirà più agevolmente di stabilire quali informazioni sono davvero necessarie, e quali invece superflue e quindi da non trattare. 

Inoltre, il trattamento dei dati soggetti a trattamento speciale ex art. 9 (una volta dati sensibili) da parte di soggetti pubblici è consentito solo per espressa autorizzazione di legge che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati trattati e le operazioni di trattamento. I soggetti pubblici devono comunque garantire i diritti degli interessati e osservare il principio di necessità, di esattezza e aggiornamento delle informazioni trattate, nonchè il principio di pertinenza. Le informazioni non devono essere trattate per un tempo eccessivo. 

Infine, con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, con provedimenti a carattere generale (art. 2 quinquiesdecies Cod. Privacy). .

 

 DPO

Le amministrazioni e gli enti pubblici (eccetto le autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni) sono obbligate a nominare un DPO.